FONDAZIONE VENEZIA PER LA RICERCA SULLA PACE
A SEGUITO ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 3.11.1999
Articolo 1 – COSTITUZIONE
Articolo 2 – SCOPI DELLA FONDAZIONE
Articolo 3 – PATRIMONIO
Articolo 4 – ENTRATE E CONTABILITA’
Articolo 5 – ORGANI
Articolo 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 7 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
Articolo 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 9 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 10 – PRESIDENTE
Articolo 11 – CONSIGLIO SCIENTIFICO
Articolo 12 – SEGRETARIO GENERALE
Articolo 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 15 – DISPOSIZIONI DI RINVIO
Art. 1
COSTITUZIONE
1- E’ costituita la Fondazione “Venezia per la ricerca sulla pace”, con sede presso il convento di Sant’Elena, Venezia.
2- Sono Soci fondatori gli Enti, Organismi ed Istituzioni del Veneto o insediati nel Veneto, che risultano firmatari del presente atto costitutivo.
3- Sono Soci ordinari gli organismi culturali e di ricerca, pubblici e privati che, su istanza inoltrata al Presidente della Fondazione, vengono associati secondo procedure previste dal presente Statuto.
4- Sono Soci corrispondenti della Fondazione gli Enti pubblici e privati culturali e di ricerca che, invitati dalla Fondazione, intendono concorrere ai suoi scopi ed alle sue attività.
5- La partecipazione del Socio di qualsiasi categoria è a tempo indeterminato.
Art. 2
SCOPI DELLA FONDAZIONE
1- La Fondazione non ha scopo di lucro.
2- Sono sue finalità:
a) La realizzazione di attività di ricerca, anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, sulle questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo ed alla pace;
b) L’attuazione e la promozione di iniziative atte a divulgare i risultati delle ricerche effettuate.
3- Tali finalità qualificano la Fondazione come diretta a fini di ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi del decreto leg.vo 4 dicembre 1997 n.460.
4- La Fondazione svolge esclusivamente le attività di cui al paragrafo 2 che precede e quelle che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del predetto decreto, siano considerate strettamente connesse alle attività medesime.
Art. 3
PATRIMONIO
1- Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) Dal fondo di dotazione conferito dai soci come indicato nell’atto costitutivo;
b) Dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Soci fondatori;
c) Dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all’art. 2;
d) Dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
2- Lo stato patrimoniale della Fondazione è redatto e aggiornato nelle forme previste dall’art.25 del decreto leg.vo 4 dicembre 1997 n.460, e riepilogato nel rendiconto annuale della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3- In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 4
ENTRATE E CONTABILITÀ
1- Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
a) Redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3 che precede;
b) Contributi annuali versati dai soci fondatori e ordinari;
c) Eventuali contributi o elargizioni, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.
2- La misura dei contributi annuali da versare da parte dei Soci fondatori e dei Soci ordinari di cui alla lettera e) del successivo art. 6, paragrafo 1, viene stabilita, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea della Fondazione con il voto unanime dei presenti.
3- Gli enti di cui al successivo art. 6, paragrafo 1, lettere b), c) e d), assicurano un contributo annuale – atto a garantire la gestione ordinaria della Fondazione – la cui misura è definita d’intesa e su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e comunicata all’Assemblea che ne prende atto contestualmente alla decisione di cui al precedente paragrafo 2.
4- Eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali.
5- La Fondazione non distribuisce utili in forma né diretta ne indiretta o premi sui risultati di gestione ad amministratori, soci o dipendenti e comunque in nessuna della modalità espressamente vietate dall’articolo 10 comma 6 del decreto leg.vo 4 dicembre 1997 n.460.
6- La Fondazione tiene libri contabili obbligatori previsti dalla legge; redige ed approva il rendiconto annuale a norma dell’articolo 9 che segue. Questo contiene una rappresentazione adeguata della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
Art. 5
ORGANI
1- Gli organi della Fondazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Consiglio Scientifico;
e) Il Segretario Generale;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2- Tutte le cariche, salvo quanto specificatamente indicato nel presente Statuto, sono gratuite.
Art. 6
ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE
1- L’Assemblea della Fondazione è composta da:
a) Il Presidente della Fondazione che la preside di diritto;
b) Tre componenti designati dalla Regione Veneto;
c) Tre componenti designati dalla Provincia di Venezia;
d) Tre componenti designati dal Comune di Venezia;
e) Un rappresentante designato da ciascun Socio fondatore o ordinario.
2- I Soci, oltre alla designazione dei rappresentanti effettivi, possono designare un supplente.
3- Di norma i membri dell’Assemblea vengono designati ogni 3 (tre) anni, salva diversa regolamentazione dettata dagli ordinamenti dei Soci.
4- L’Assemblea esercita le attribuzioni ed i compiti che le sono conferiti dalle disposizioni statutarie.
Art. 7
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE
1- L’Assemblea ha potere di indirizzo generale e vigila sull’attività e sull’amministrazione della Fondazione.
In particolare:
a) Nomina nella prima riunione utile dopo l’insediamento, i componenti del Consiglio di Amministrazione come indicato al’art. 8, paragrafo 1, che segue;
b) Approva la relazione scientifica sull’attività della Fondazione, predisposta annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
c) Delibera l’ammissione di nuovi Soci ordinari, indicando la relativa quota di concorso al fondo di dotazione;
d) Prende atto delle eventuali domande di recesso, il cui effetto decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo;
e) Determina la misura del contributo annuale dei Soci nei modi previsti dall’art.4, paragrafo 2, che precede;
f) Delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente al Segretario Generale, nel rispetto e nei limiti fissati dal decreto leg.vo 460/97, art.10, comma 6;
g) Delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti designati dai Soci fondatori e ordinari;
h) Elegge il Presidente a norma dell’art. 10, paragrafo 1, che segue;
2- L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno e diretta a ciascun socio, spedita almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione.
3- L’Assemblea può deliberare con la presenza di almeno la metà dei soci fondatori e le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, quando il presente Statuto non richieda una maggioranza qualificata.
Art. 8
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1- Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
– Il Presidente della Fondazione che lo presiede;
– Due membri nominati dall’Assemblea tra i designati dalla Regione;
– Due membri nominati dall’Assemblea tra i designati di ciascuno degli Enti di cui al precedente art. 6, paragrafo 1, lettera c) e d);
– Quattro membri nominati dall’Assemblea tra i designati dai Soci fondatori e ordinari di cui alla lettera e) dello stesso art.6.
2- Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni e le sue funzioni sono prorogate fino all’insediamento del nuovo Consiglio. La nomina è rinnovabile non più di una volta consecutivamente.
3- Il Consiglio di Amministrazione esercita le attribuzioni e i compiti che sono ad esso conferiti dalle disposizioni statutarie e ogni altra funzione non espressamente attribuita dal presente Statuto ad un diverso organo della Fondazione.
Art. 9
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1- Al Consiglio di Amministrazione compete l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2- In particolare:
a) Approva entro il 30 novembre di ogni anno il programma di attività e il relativo bilancio preventivo; entro il 31 marzo successivo approva la relazione scientifica sull’attività della Fondazione ed il rendiconto annuale della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, decorrendo l’esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
b) Nomina il Consiglio Scientifico della Fondazione di cui al successivo art. 11;
c) Delibera l’invito ai soci corrispondenti;
d) Delibera i regolamenti della Fondazione, la pianta organica e l’ordinamento degli uffici ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Venezia;
e) Delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
f) Dispone l’impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobiliari;
g) Provvede alla nomina del Segretario Generale ed eventualmente del Vice-Segretario Generale;
h) Provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;
i) Delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente e al Segretario Generale in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto.
3- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e può deliberare con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
4- Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Segretario Generale.
Art. 10
PRESIDENTE
1- Il Presidente della Fondazione è eletto dall’Assemblea per 3 (tre) anni entro una rosa di 3 (tre) nomi proposti d’intesa dal Presidente della Giunta Regionale, dal Presidente della Provincia di Venezia e dal Sindaco di Venezia.
2- Sono compiti del Presidente:
a) Presiedere l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Scientifico, di cui al successivo art. 11, ed avere la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti all’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compresa quella di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni;
b) Nominare, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni;
c) Definire gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e gli altri Enti o privati, nazionali o internazionali, proposti dal Consiglio di Amministrazione o previsti nel programma di attività su proposta del Consiglio Scientifico;
d) Disporre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la nomina e il licenziamento del personale e determinare il trattamento giuridico ed economico nel rispetto dei limiti fissati dal decreto leg.vo art. 10, comma 6.
3- Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice-Presidente e al Segretario Generale.
Art. 11
CONSIGLIO SCIENTIFICO
1- Il Consiglio Scientifico è composto da non più di 10 (dieci) esperti di chiara fama nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dei Soci.
L’indicazione può provenire anche dai Soci corrispondenti. La nomina è rinnovabile.
2- Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Le sue funzioni sono prorogate fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
3- Al Consiglio Scientifico compete di formulare proposte per la elaborazione del programma annuale di attività proponendo eventuali accordi di collaborazione con istituzioni e studiosi per la realizzazione del programma stesso.
Art. 12
SEGRETARIO GENERALE
1- Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora con il Presidente all’attuazione delle deliberazioni e predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
2- Funge da segretario dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.
3- Dirige e coordina gli uffici della Fondazione.
4- E’ responsabile del coordinamento amministrativo dei collaboratori esterni e degli studiosi che, a qualsiasi titolo, cooperino ai programmi della Fondazione.
5- Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
6- Il Vice-Segretario Generale, se nominato, sostituisce il Segretario Generale in caso di suo impedimento o assenza e compie gli atti di ordinaria amministrazione nei limiti del mandato conferitogli.
Art. 13
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra persone esperte in materia contabile- amministrativa.
Questi debbono risultare iscritti al registro dei revisori contabili ove sia raggiunto il limite previsto dall’art. 25 del decreto leg.vo 460/97.
2- Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e suoi conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.
3- I Revisori dei Conti possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e partecipano alle riunioni in cui vengono approvati il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
4- Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Art. 14
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In attesa degli adempimenti previsti dal presente Statuto, si provvede, in sede di atto costitutivo:
a) alla nomina dell’Assemblea della Fondazione, che risulterà composta dai
rappresentanti legali dei Soci fondatori o loro delegati;
b) alla determinazione della quota di concorso al fondo di dotazione e del
contributo relativo al primo anno di attività della Fondazione;
c) alla nomina di un segretario generale provvisorio scelto tra dirigenti
degli Enti di cui al precedente art. 6, paragrafo 1, lettere b), c) e d).
Art. 15
DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni